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Quali sono le normative REACH relative ai componenti per l’accumulo di energia fotovoltaica?

光伏储能零部件REACH法规要求是什么?REACH(EC No 1907/2006)是欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规,2007年6月1日生效,保护人类健康与环境,ECHA执行(来源:欧盟/Intertek)。四大支柱:注册(物质/混合物年产或进口≥1吨须向ECHA注册,未注册不得投放市场)、评估、授权(SVHC入授权清单Annex XIV,日落日后禁用除非获授权)、限制(Annex XVII共83个条目)(来源:欧盟/Intertek)。物品义务最关键:物品中SVHC>0.1%须供应商向下游提供安全信息、消费者45日内提供;SVHC>0.1%且总量>1吨/年6个月内向ECHA通报;>0.1%还须SCIP数据库通报;复杂物品按每个物品0.1%计(Case C-106/14)(来源:Conphora/WTO)。SVHC候选清单36批253项,2026.2.4新增正己烷、双酚AF及其盐,每年6月和12月更新2次(来源:WTO)。光伏储能适用:光伏组件被RoHS明确排除(Article 2(4)(h)),铅相关义务来自REACH Article 33 SVHC通报+WEEE回收(来源:Asaptic);储能电池受REACH附件17限制(铅≤0.01%/100ppm、镉≤0.002%/20ppm、汞≤0.0005%/5ppm)自2024.2.18强制、电池法规2023/1542要求同时满足REACH附件17(来源:TUV南德);NMP等SVHC在电池中常见。EN 50581:2026(2026.11.1强制):光伏逆变器/ESS控制单元/混合储能系统须提交数字化学合规声明DCD(RoHS+REACH+POPs+PFAS)(来源:GISN)。检测:目标性SVHC分析(ICP-OES金属/GC-MS有机)$500-2,000/产品变体(来源:NovaEuris)。2026.4.27欧盟放弃REACH全面修订,执法端加强(来源:WTO)。

Quali sono i requisiti REACH per i componenti di accumulo di energia fotovoltaica?

Quali sono i requisiti REACH per i componenti di accumulo di energia fotovoltaica? REACH è il regolamento dell’UE sulla registrazione, valutazione e autorizzazione della restrizione delle sostanze chimiche.
Per i prodotti finiti di accumulo di energia fotovoltaica, l’aspetto più cruciale è l’obbligo relativo all’articolo: le sostanze SVHC > 0,1% devono essere notificate agli utenti a valle e ai consumatori, le emissioni > 1 tonnellata/anno devono essere segnalate all’ECHA entro 6 mesi e il superamento del limite richiede anche la notifica SCIP; le batterie di accumulo di energia sono inoltre soggette all’Allegato 17 del REACH (limiti di piombo/cadmio/mercurio).

I.
Cos’è REACH e quali sono i suoi quattro pilastri?

  • REACH = Regolamento UE sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento CE n. 1907/2006), in vigore dal 1° giugno 2007, a tutela della salute umana e dell’ambiente, applicato dall’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) (Fonte: UE/Intertek).
  • Registrazione: le sostanze o miscele con una produzione/importazione annua pari o superiore a 1 tonnellata devono essere registrate presso l’ECHA.
    Le sostanze non registrate non possono essere immesse sul mercato (“niente dati, niente mercato”) (Fonte: UE/Intertek).
  • Valutazione: l’ECHA esamina i fascicoli di registrazione e i rischi delle sostanze;
    Autorizzazione: le sostanze estremamente pericolose (SVHC) vengono aggiunte all’elenco di autorizzazione dell’Allegato XIV e il loro utilizzo è vietato dopo la data di scadenza, salvo autorizzazione (Fonte: UE/Intertek).

  • Restrizioni: l’Allegato XVII elenca 83 sostanze chimiche soggette a restrizioni a partire da aprile 2026 (coloranti azoici/ftalati/contenuto di cadmio/rilascio di nichel, ecc.) (Fonte: Intertek).
  • Ruoli di copertura: produttori/importatori/distributori/utilizzatori a valle sono tutti obbligati;
    le aziende extra UE possono nominare un rappresentante unico per adempiere a tale obbligo (Fonte: UE).

II.
Obblighi relativi agli articoli (critici per l’accumulo di energia fotovoltaica)

  • SVHC>>0,1% (in peso): i fornitori di articoli devono fornire agli utilizzatori a valle informazioni sulla sicurezza e devono fornire gratuitamente il nome e il contenuto della sostanza entro 45 giorni dalle richieste dei consumatori (articolo 33) (Fonte: Conphora/OMC).
  • Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) > 0,1% e totale annuo > 1 tonnellata: i produttori/importatori devono notificare l’ECHA entro 6 mesi (articolo 7) (Fonte: OMC/Intertek).
    Database SCIP: gli articoli contenenti > 0,1% di SVHC devono inviare le informazioni di identificazione dell’articolo e della SVHC al database SCIP dell’ECHA (Direttiva quadro sui rifiuti, in vigore dal 5 gennaio 2021) (Fonte: TÜV SÜD/OMC).
    Determinazione degli articoli complessi: calcolata allo 0,1% per articolo (Caso C-106/14), le unità/componenti intere vengono calcolate per strato (Fonte: Conphora).
    Restrizioni sugli articoli importati: ogni lotto importato viene ispezionato secondo le voci dell’Allegato XVII (limiti di concentrazione/metodi di prova/date di applicabilità), con gli articoli contenenti cadmio/ftalati controllati articolo per articolo (Fonte: Conphora).

III.
Applicazione e restrizioni REACH per i componenti di accumulo di energia fotovoltaica

  • Moduli fotovoltaici: Esclusi esplicitamente dalla direttiva RoHS (articolo 2(4)(h)), gli obblighi di conformità relativi al piombo derivano dalla notifica SVHC dell’articolo 33 del REACH + riciclaggio RAEE, la perovskite/ioduro di piombo deve essere verificata rispetto all’elenco dei candidati ECHA (Fonte: Asaptic).
  • Batterie di accumulo di energia: Soggette alle restrizioni dell’allegato 17 del REACH: piombo ≤0,01% (100 ppm), cadmio ≤0,002% (20 ppm), mercurio ≤0,0005% (5 ppm), obbligatorie dal 18 febbraio 2024 (Fonte: TÜV SÜD).
  • Sovrapposizione normativa sulle batterie: L’articolo 6 del Regolamento UE sulle batterie 2023/1542 richiede che le batterie siano conformi a soddisfare contemporaneamente le restrizioni dell’Allegato 17 del REACH + Direttiva ELV + Allegato 1 del Regolamento sulle batterie (Fonte: TÜV SÜD).
    Sostanze altamente pericolose per la salute (SVHC) comuni nelle batterie: solventi come l’N-metilpirrolidone (NMP) sono comunemente presenti nei materiali delle celle/elettrodi, pertanto è necessaria la comunicazione delle informazioni e la notifica SCIP (Fonte: TÜV SÜD).
    EN 50581:2026 (Obbligatoria, 1 novembre 2026): gli inverter fotovoltaici/unità di controllo ESS/sistemi di accumulo di energia ibridi devono presentare una Dichiarazione Digitale di Conformità alle Sostanze Chimiche (DCD) che copra RoHS, REACH, POP e PFAS, verificata da un organismo autorizzato UE (Fonte: GISN).

    IV.
    Elenco delle sostanze SVHC e nuove aggiunte

    • Elenco delle sostanze candidate SVHC: 36 lotti, 253 articoli (n-esano, bisfenolo A e i loro sali aggiunti il 4 febbraio 2026), aggiornato due volte l’anno a giugno e dicembre (Fonte: OMC).
    • Nuovi esempi: n-esano (neurotossico/livello di preoccupazione equivalente ELOC), bisfenolo A (tossicità riproduttiva);
      La proposta relativa al bisfenolo A è stata ritirata (Fonte: OMC).

      I prodotti contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) non possono ottenere l’etichettatura ecologica UE (Fonte: OMC).
      Le sostanze presenti nell’elenco delle candidate potrebbero essere aggiunte all’elenco delle sostanze autorizzate in futuro, nel qual caso sarà necessaria un’autorizzazione per il loro utilizzo continuato (Fonte: Intertek/OMC).
      L’elenco delle sostanze ad alto rischio comprende: piombo/cadmio/acido ftalico/alcuni ritardanti di fiamma comunemente presenti nei componenti elettronici e nei materiali delle batterie, strettamente correlati all’accumulo di energia fotovoltaica (Fonte: NovaEuris).
      V. Processo di test e conformità

      • Identificazione delle sostanze SVHC: Ottenere dichiarazioni complete sui materiali dai fornitori (celle della batteria/BMS/involucri/cavi) per confermare se contengono >0,1% (p/p) di SVHC (Fonte: NovaEuris).

      Due Diligence: Il regolamento REACH non impone test specifici.
      Le analisi mirate vengono eseguite da laboratori accreditati (SGS/TUV/BV) – ICP-OES per i metalli, GC-MS per i composti organici, con un costo di 500-2.000 dollari per variante di prodotto (Fonte: NovaEuris).

      Notifica: Gli importatori o i produttori UE devono registrarsi sul portale ECHA per ricevere le notifiche relative alle SVHC.
      Le notifiche sono obbligatorie per quantità >1 tonnellata e >0,1% annuo (Fonte: NovaEuris).

      Documentazione tecnica: conservare la distinta base (BOM), i rapporti di prova e la dichiarazione del fornitore per almeno 10 anni ai fini dell’ispezione di sorveglianza del mercato (Fonte: NovaEuris/Conphora).
      Manutenzione della documentazione: l’elenco dei candidati ECHA viene aggiornato ogni sei mesi. Le modifiche ai fornitori/aggiornamenti dell’elenco richiedono nuove prove e l’aggiornamento della scheda di dati di sicurezza (SDS) e della dichiarazione (Fonte: NovaEuris).
      VI. Soggetti responsabili e ultime tendenze

      Soggetti responsabili: gli obblighi REACH ricadono sugli importatori/produttori UE; i produttori extra-UE possono nominare un rappresentante unico;
      Gli importatori devono verificare che i produttori abbiano adempiuto ai propri obblighi e conservare la documentazione per 10 anni (Fonte: UE/Intertek).

      27 aprile 2026: l’UE abbandona la revisione completa del regolamento REACH: il periodo di validità decennale della registrazione, la registrazione obbligatoria dei polimeri, ecc., vengono accantonati, offrendo alle aziende una maggiore stabilità nella pianificazione a breve termine (Fonte: OMC).
      Tuttavia, l’applicazione delle norme viene rafforzata: intercettazione alle frontiere dei prodotti non conformi + maggiore sorveglianza del mercato interno dell’UE;
      le modifiche agli allegati possono ancora innalzare la soglia (Fonte: OMC).
      Il prossimo passo riguarda le proposte di restrizione delle PFAS, che dovrebbero essere pubblicate entro la fine del 2026. La catena di approvvigionamento dei prodotti chimici fluorurati (PTFE/PVDF) deve essere esaminata preventivamente (Fonte: OMC).
      Per quanto riguarda l’accumulo di energia fotovoltaica: la DCD (Dichiarazione Digitale sui Prodotti Chimici) (1° novembre 2026), le normative sulle batterie in materia di impronta di carbonio/riciclo e la norma EN 50581 stanno trasformando la conformità chimica da mera documentazione a requisito obbligatorio per l’accesso al mercato (Fonte: GISN/TUV SÜD).
      VII. Raccomandazioni per gli acquisti

      Richiedere la Dichiarazione SVHC + Rapporto di Prova per gli acquisti: richiedere ai fornitori di fornire la documentazione di conformità REACH/SVHC (dichiarazione dei materiali + rapporto di terze parti + DoC) e verificare i componenti presenti nell’elenco dei candidati ECHA (Fonte: NovaEuris).
      Verificare per livelli di accumulo di energia fotovoltaica: per i moduli, verificare la notifica SVHC ai sensi dell’articolo 33 e il riciclo dei RAEE; per le batterie di accumulo di energia, verificare l’Allegato 17 del REACH (limiti di piombo/cadmio/mercurio) + le normative sulle batterie; Per gli inverter, consultare la norma EN 50581 DCD (Fonte: Asaptic/TUV SÜD/GISN).
      Integrare il REACH nei contratti di fornitura: la consegna include la dichiarazione SVHC e il rapporto di prova; i fornitori sono responsabili della ripetizione dei test in caso di aggiornamenti dell’elenco;
      i fornitori di prodotti SVHC non conformi sono soggetti a sanzioni di richiamo (Fonte: NovaEuris).
      Definire punti di controllo della conformità: controlli SVHC tre volte prima della revisione del progetto/campione di pre-produzione/spedizione;
      ai fornitori viene ricordato di aggiornare l’elenco ogni sei mesi (Fonte: NovaEuris).
      Dare priorità alle catene di fornitura mature: selezionare i produttori con team REACH, esperienza nell’esportazione nell’UE e capacità di aggiornare la documentazione in base all’elenco;
      Gli importatori UE hanno l’obbligo di notifica (Fonte: NovaEuris/UE).

    Tendenze e riepilogo

    • La conformità chimica si sta spostando verso barriere digitali rigide: la norma EN 50581:2026 DCD (2026.11.1) integra le dichiarazioni RoHS/REACH/POP/PFAS nell’accesso al mercato (Fonte: GISN).
    • L’espansione delle SVHC continua: 36 lotti di 253 articoli vengono aggiornati ogni sei mesi;
      quelli contenenti SVHC non possono ottenere etichette ecologiche, costringendo a cercare alternative (Fonte: OMC).
      Divergenza tra applicazione e revisione: la revisione del testo REACH è stata accantonata, ma l’applicazione delle norme alle frontiere è stata rafforzata; gli allegati potrebbero essere inaspriti silenziosamente;
      non abbassate la guardia (Fonte: OMC).

      Sovrapposizione tra le normative sulle batterie e il REACH: limiti di piombo/cadmio/mercurio + impronta di carbonio + contenuto riciclato + passaporto della batteria;
      la conformità chimica dell’accumulo di energia diventa un vincolo multidimensionale (Fonte: TÜV SÜD). Per gli acquirenti, la risposta alle normative REACH per i componenti di accumulo di energia fotovoltaica è: REACH è il regolamento dell’UE sulla registrazione, valutazione e autorizzazione della restrizione delle sostanze chimiche (RACOR); l’aspetto più critico dei prodotti finiti di accumulo di energia fotovoltaica è l’obbligo di articolo: gli SVHC > 0,1% devono essere notificati agli utenti a valle e ai consumatori (articolo 33), > 1 tonnellata/anno deve essere segnalata all’ECHA entro 6 mesi e il superamento del limite richiede anche la notifica SCIP; i moduli sono esclusi dalla direttiva RoHS, il piombo segue REACH + WEEE, le batterie di accumulo di energia sono soggette all’allegato 17 (piombo 100 ppm/cadmio 20 ppm/mercurio 5 ppm) + normative sulle batterie, gli inverter sono soggetti alla norma EN 50581 DCD;
      L’elenco SVHC di 253 articoli viene aggiornato ogni sei mesi, i documenti vengono conservati per 10 anni e gli importatori UE sono responsabili: è richiesto un set completo di dichiarazioni SVHC e rapporti di prova, verificati strato per strato, e il regolamento REACH è considerato un indicatore vincolante per l’accettazione degli acquisti.

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