L’annuncio n. 78 dell’amministrazione generale delle dogane del 2026 (Annuncio sulla regolamentazione della dichiarazione di esportazione di UAV e articoli correlati) è stato rilasciato il 9 giugno 2026, stabilendo nuovi requisiti per la dichiarazione di esportazione di UAV e articoli correlati.
Di seguito è riportata una spiegazione del contenuto pertinente.

1. Oggetto della merce
Gli UAV e gli articoli correlati a cui si fa riferimento nel presente annuncio si riferiscono a velivoli senza pilota, dirigibili senza pilota e relativi equipaggiamenti e componenti, sistemi civili anti-velivoli senza pilota, ecc.
Secondo la “Lista di controllo delle esportazioni di articoli a duplice uso”, i prodotti coinvolti nel presente annuncio rientrano principalmente nelle seguenti categorie:
- 7A103.b: Pilota automatico per “velivoli senza pilota”
- 9A012.a: In grado di controllare il volo oltre il “campo visivo naturale” dell'”operatore” “Aeromobili senza pilota” o “dirigibili senza pilota” che operano e hanno capacità di volo e di resistenza specifiche
- 9A012.b: Motori specifici utilizzati per “aerei senza pilota” o “dirigibili senza pilota”
- 9A012.c: Motori per scopi speciali che soddisfano determinate specifiche tecniche “Carichi” di “aerei senza pilota” o “dirigibili senza pilota” controllati da Voce 9A012.a
- 9A012.d: Specificamente progettati per convertire aeromobili o dirigibili con equipaggio in “aeromobili senza equipaggio” o “dirigibili senza equipaggio” sottoposti ad autorizzazione dalla voce 9A012.a “Apparecchiature o parti
- 9A012.e: apparecchiature di comunicazione radio appositamente utilizzate per “aeromobili senza equipaggio” o “dirigibili senza equipaggio” sottoposti ad autorizzazione dalla voce 9A012.a ed aventi specifiche caratteristiche
- 9A501.a: La “portata” è maggiore o uguale a 300 km di un “aeromobile senza pilota”
- 9A501.b: Un “aeromobile senza pilota” con caratteristiche specifiche e in grado di controllare il volo e la navigazione autonoma
- 9A501.c: Un “aeromobile senza pilota” con caratteristiche specifiche e la capacità di un operatore di controllare il volo da oltre il campo visivo
- 0A903.a: Il raggio di interferenza è superiore a 5 km per le apparecchiature di disturbo elettronico di aerei senza pilota civili
- 0A903.b: Un laser ad alta potenza appositamente utilizzato per sistemi aerei senza pilota con una potenza di uscita superiore a 1,5 kW
2 Requisiti di dichiarazione
Gli operatori di esportazione devono dichiarare in modo veritiero alla dogana in conformità con la legge e sono responsabili dell’autenticità, della completezza e della standardizzazione delle informazioni dichiarate Sulla base di compilando in conformità al “Regolamento sulla compilazione dei moduli di dichiarazione doganale per l’importazione e l’esportazione di merci della dogana della Repubblica popolare cinese”, le merci interessate dal presente annuncio dovranno essere compilate anche secondo i seguenti requisiti:

(1) Rafforzare l’identificazione degli articoli di esportazione, è necessario annotare nella colonna “Osservazioni” del “Modulo di dichiarazione doganale di merci di esportazione della Repubblica popolare cinese” che “si tratta di un articolo soggetto a controllo delle esportazioni” e il corrispondente codice di controllo delle esportazioni di articoli a duplice uso deve essere elencato.
Se non è un articolo controllato, ma le sue caratteristiche e altri indicatori sono simili o se il suo scopo non soddisfa i requisiti requisiti di controllo, ma le sue caratteristiche e altri indicatori sono coerenti, deve essere contrassegnato come “articolo non soggetto a controllo sull’esportazione” nella colonna “Osservazioni” del “Modulo di dichiarazione doganale”, “Modulo di dichiarazione di spedizione espressa di categoria C in uscita della Repubblica popolare cinese” e “Modulo di dichiarazione di esportazione al dettaglio per il commercio elettronico transfrontaliero doganale della Repubblica popolare cinese.
(2) Secondo gli elementi della dichiarazione dei controlli vietati e limitati, il contenuto corrispondente deve essere compilato nell'”Elenco delle dichiarazioni di esportazione al dettaglio limitate e limitate”. Codice di identificazione del controllo vietato” e “Elementi della dichiarazione di controllo limitato e vietato” del “Modulo di dichiarazione doganale” in base alla “categoria di dichiarazione standard” a cui appartengono le merci.
Compilare accuratamente il nome dell’articolo e la descrizione nella colonna “Altri” delle “Specifiche e modelli” del “Modulo di dichiarazione doganale espressa di categoria C” e dell'”Elenco dichiarazioni di commercio elettronico transfrontaliero”. Per l'”Elenco dichiarazioni di commercio elettronico transfrontaliero”, la modalità di dichiarazione semplificata non è consentita e a deve essere dichiarato il codice fiscale completo.
(3) Il nome completo cinese o inglese del destinatario estero deve essere inserito nella colonna “Destinatario e speditore estero” del “Modulo di dichiarazione doganale”, nella colonna “Destinatario” del “Modulo di dichiarazione doganale espressa di categoria C” e nella colonna “Osservazioni” dell'”Elenco dichiarazioni di commercio elettronico transfrontaliero”.
deve essere compilato il produttore o l’unità di vendita del prodotto e il nome della piattaforma di e-commerce o della società di agenzia non deve essere inserito in sostituzione.
(4) Il “Modulo di dichiarazione doganale” deve essere accompagnato da contratti, fatture, informazioni tecniche e altri documenti pertinenti.
I documenti che accompagnano il “Modulo di dichiarazione doganale espressa di categoria C” possono essere presentati in formato cartaceo o CD-ROM.
La “Lista di controllo della dichiarazione di commercio elettronico transfrontaliero” non deve essere accompagnata dalle informazioni di cui sopra.
(5) Le informazioni di cui sopra devono essere vere, complete e accurate e coerenti con il contratto, la fattura, le informazioni tecniche e altri documenti di accompagnamento e informazioni logistiche.
La dogana accelererà lo sdoganamento delle merci conformi con elementi di dichiarazione completi;
in caso di dubbi sull’autenticità delle informazioni dichiarate, la dogana le metterà in discussione in conformità con la legge e le merci di esportazione non verranno rilasciate durante il periodo di interrogazione.
Questo annuncio avrà effetto dal 30 giugno 2026. e alle aziende verrà concesso un periodo di adattamento di tre settimane.
Si raccomanda che le aziende interessate risolvano immediatamente e in modo completo i parametri tecnici dei prodotti coinvolti e integrino tempestivamente i documenti e i materiali di accompagnamento per evitare cancellazioni di ordini, ispezioni e domande dovute a mancanza di preparazione quando l’annuncio entrerà ufficialmente in vigore