Attenzione a tutti gli imprenditori esportatori e ai partner finanziari!
Nel 2026, l’Amministrazione statale delle imposte ha emesso due documenti importanti, vale a dire il documento n. 5 del 2026 (“Misure per l’amministrazione dell’imposta sul valore aggiunto e il rimborso (esenzione) dell’imposta sui consumi per le imprese di esportazione”) e il documento n. 11 (Annuncio sulla politica dell’imposta sul valore aggiunto e dei consumi per le imprese di esportazione). Questi due documenti entreranno ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2026 e tutte le vecchie policy pertinenti (come il Documento n. 24 del 2012) verranno invalidate.
Diamo un’occhiata ai cinque cambiamenti principali della nuova politica rispetto alla vecchia politica:
Cambiamento 1: i tempi per presentare rimborsi fiscali sono più flessibili
In passato, dopo l’esportazione di beni, le dichiarazioni di rimborso fiscale dovevano essere completate prima del periodo di dichiarazione IVA nell’aprile dell’anno successivo. Se il termine viene superato, verrà considerato come vendita nazionale e pagamento delle imposte.
Molte aziende pagano più tasse perché non dispongono di tutti i moduli di dichiarazione doganale e delle ricevute di cambio.
La nuova politica estenderà il periodo di rimborso (esenzione) fiscale e di dichiarazione di esenzione fiscale a “36 mesi dalla data di passività fiscale”.
In altre parole, prima c’erano solo pochi mesi per dichiarare, mentre ora ci sono tre anni.
Tuttavia, va notato che le merci esportate prima del 31 dicembre 2025 saranno soggette alle vecchie regole e il nuovo periodo di 36 mesi sarà adottato dal 1° gennaio 2026.
Cambiamento 2: processo di rimborso fiscale semplificato
In passato, le politiche di rimborso fiscale erano sparse e le regole per i rimborsi fiscali per beni e servizi transfrontalieri erano diverse.
Durante l’archiviazione e l’invio dei documenti, il processo era macchinoso. La nuova politica integra i requisiti di gestione dell’intero processo, unifica le regole di rimborso (esenzione) fiscale per beni e servizi transfrontalieri, semplifica il processo di archiviazione, gestisce l’archiviazione quando si presenta per la prima volta o si emette un certificato e semplifica l’invio di materiali;
standardizza la gestione degli errori di dichiarazione, le dichiarazioni non approvate possono essere ritirate direttamente e le dichiarazioni approvate devono essere compensate con importi negativi.

Modifica 3: la portata dello sconto fiscale è stata ridotta
In passato, si vincevano gare d’appalto per prodotti meccanici ed elettrici e per l’ingegneria navale le strutture, vecchie e nuove, erano sostanzialmente considerate come sgravi fiscali sulle esportazioni.
La nuova politica restringe la portata delle esportazioni presunte, cancella i vecchi prodotti meccanici ed elettrici, elimina modelli di strutture di ingegneria navale e chiarisce che le offerte vincenti per prodotti meccanici ed elettrici sono limitate a prodotti nuovi di zecca.
Modifica 4: integrazione dei rimborsi delle imposte sui consumi
In passato, i rimborsi dell’IVA e i rimborsi delle imposte sui consumi venivano dichiarati separatamente ed erano necessarie due serie di informazioni, per cui era facile commettere errori o omissioni.
La nuova politica implementa la “dichiarazione integrata” dell’IVA e dei rimborsi dell’imposta sui consumi (esenzioni). I rimborsi dell’imposta sui consumi (esenzioni) devono essere presentati contemporaneamente alle corrispondenti dichiarazioni IVA, semplificando il modulo di dichiarazione dell’imposta sui consumi e chiarendo i requisiti di presentazione dei dati.
Modifica 5: prima di poter effettuare il rimborso fiscale è richiesta la conferma contabile del fatturato.
Sebbene in passato si richiedesse che l’azienda fosse autentica, non è stato chiarito che la “conferma contabile del fatturato” fosse una condizione obbligatoria per il rimborso fiscale.
La nuova politica stabilisce che le merci esportate soggette alla politica di rimborso (esenzione) dell’imposta sul valore aggiunto devono anche soddisfare condizioni quali la vendita a entità o individui esteri, la dichiarazione alla dogana e l’effettiva partenza dal paese, le vendite in conformità con i sistemi contabili e la riscossione di valuta estera in conformità con le normative.
In pratica, ci sono 5 trappole in cui non devi cadere:
1. Il periodo di 36 mesi non è illimitato. La mancata dichiarazione dopo la scadenza sarà comunque considerata come vendita nazionale e pagamento delle imposte. Si consiglia di creare un registro in base alla data di esportazione e di controllarlo regolarmente.
2. L’archiviazione deve essere conforme e operare in conformità con i requisiti del Documento n. 5. Quando si effettua la rendicontazione, preparare le informazioni in conformità con le nuove normative.
Per le operazioni di liquidazione in RMB, basta fornire il voucher di ricevuta in RMB.
3. Confronta il nuovo catalogo nel Documento n.
11 per confermare che i prodotti di esportazione rientrano nell’ambito del rimborso fiscale per evitare rimborsi fiscali illegali.
4.
Quando si esportano beni di consumo imponibili, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sui consumi devono essere dichiarate simultaneamente e tutte le informazioni devono essere preparate per evitare omissioni e dichiarazioni errate.
5. Assicurati di confermare i ricavi delle vendite in contabilità prima di dichiarare il rimborso fiscale.
Quando si confermano le entrate derivanti da attività di esportazione di regolamenti in valuta estera, la selezione del tasso di cambio deve essere conforme alle normative. Non può essere modificato entro 12 mesi dalla selezione e il tasso di cambio del rimborso fiscale deve essere coerente con il tasso di cambio della dichiarazione IVA.

In generale, queste due nuove politiche nel 2026 “ridurranno e allenteranno il carico” sulle imprese esportatrici, ma restringeranno anche la portata degli sgravi fiscali e aggiungeranno l’obbligo della “conferma contabile dei ricavi delle vendite”.
Tutti i capi e il personale finanziario dovrebbero leggere attentamente il testo originale dei documenti n. 5 e n. 11, adeguare il processo di rimborso fiscale e la contabilità della società e, godendo dei dividendi politici, evitare trappole di conformità e rendere più stabile l’attività di esportazione.