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Interpretazione degli adeguamenti della politica fiscale in materia di IVA e consumo per le imprese di esportazione nel 2026

Di recente, il Ministero delle Finanze e l'Amministrazione Statale delle Imposte hanno emesso congiuntamente la Circolare n. 11 del 2026, che chiarisce e ottimizza le politiche relative all'IVA e all'imposta sui consumi per le attività di esportazione. Questo articolo fornisce un'interpretazione dettagliata dei punti chiave delle modifiche normative e alcuni consigli pratici.

Recentemente, il Ministero delle Finanze e l’Amministrazione statale delle imposte hanno pubblicato congiuntamente l’annuncio n.
11 del 2026 per chiarire e ottimizzare le politiche relative all’imposta sul valore aggiunto e all’imposta sui consumi per le imprese di esportazione.
Questo aggiustamento non è una “ricostruzione da zero”, ma una continuazione e un perfezionamento del sistema per collegarlo all’attuazione della nuova legge sull’imposta sul valore aggiunto.
La politica complessiva rimane stabile, ma i dettagli di attuazione hanno inviato un chiaro segnale. Se le aziende esportatrici non adeguano le loro operazioni in modo tempestivo, ciò potrebbe influire sull’efficienza dei rimborsi fiscali e persino sull’arrivo dei fondi.

Immagini relative alla politica 1

1. L’ambito delle presunte esportazioni è più chiaro e sono disponibili rimborsi fiscali anche per le aziende che “non lasciano il Paese”.

In passato, alcune aziende potevano ancora beneficiare di rimborsi fiscali se soddisfacevano determinate condizioni ma non dichiaravano effettivamente di lasciare il Paese.
Questa volta la politica chiarisce ulteriormente il campo di applicazione.
Ad esempio:

  • Le merci vendute in aree speciali come zone franche globali e aree portuali franche sono considerate esportazioni purché l’acquirente sia un’impresa o un’unità estera nella zona;
  • Fornitura di cibo per l’aviazione per voli internazionali e fornitura di merci per veicoli di trasporto internazionali;
  • I container di nuova fabbricazione venduti ad acquirenti esteri sono considerati esportazioni anche se consegnati a cantieri nazionali;
  • Anche i satelliti e i veicoli spaziali “consegnati in orbita” rientrano nel campo di applicazione del rimborso fiscale.

Promemoria pratico: le imprese dovrebbero conservare i contratti di acquisto e vendita, i documenti logistici e i voucher di pagamento per garantire che le transazioni siano autentiche e mirate per evitare rimborsi fiscali a causa di informazioni incomplete.

2. Sono stati introdotti nuovi requisiti per il metodo di calcolo del rimborso fiscale per la lavorazione importata e la detrazione dei costi di materiali e componenti è più standardizzata.

La lavorazione con materiali importati è la principale modalità di esportazione per molte aziende manifatturiere.
Il New Deal propone requisiti più specifici per il calcolo dei prezzi imponibili per i “materiali importati vincolati”.

  • Le imprese che adottano il “metodo del consumo effettivo” determinano il costo dei materiali consumati in base al prezzo FOB di esportazione moltiplicato per la tariffa di distribuzione pianificata;
  • Il tasso di distribuzione pianificato è determinato dal valore pianificato di importazione ed esportazione nel manuale doganale e il libro contabile elettronico si riferisce ai dati di cancellazione effettivi del periodo precedente;
  • Per le aziende che adottano il “metodo di acquisto”, come base di calcolo dell’imposta viene utilizzato il prezzo CIF effettivo dei materiali importati + tariffe + imposta sui consumi.

Promemoria pratico: le imprese devono collegarsi con i dipartimenti di dichiarazione doganale e finanziari per garantire che il tasso di distribuzione pianificato sia riportato accuratamente per evitare che gli importi dei rimborsi fiscali vengano ridotti a causa di deviazioni dei dati.

<img src="https://media.yunentropy.com/imgs/2026/01/08/fHsPar9zu.jpg" alt="Immagini correlate alla politica

  • Per la dichiarazione doganale per l’esportazione, prevarrà la data di esportazione sul modulo di dichiarazione doganale;
  • Per la dichiarazione non doganale per l’esportazione (come l’esportazione di servizi), la data di emissione della fattura prevarrà;
  • Per l’esportazione attraverso l’area doganale, prevarrà la data del documento di partenza effettivo delle merci.

Promemoria pratico: il tempo di fatturazione deve corrispondere all’avanzamento dell’esportazione per evitare l’uso improprio delle aliquote fiscali causato da “fatturazione anticipata” o “dichiarazione doganale ritardata”. coesistono, devono essere contabilizzati separatamente, altrimenti “più bassi che più alti”

Se un’impresa esporta contemporaneamente prodotti con aliquote di rimborso fiscali diverse, come alcuni prodotti meccanici ed elettrici con un’aliquota di rimborso fiscale del 13% e gli altri prodotti agricoli del 9%, deve dichiarare, calcolare e dichiarare separatamente.
Se le dichiarazioni vengono mescolate insieme, il sistema fiscale applicherà automaticamente l’aliquota di rimborso fiscale più bassa, il che potrebbe comportare una “perdita sprecata” di alcuni rimborsi fiscali.

Promemoria pratico: si consiglia alle imprese di impostare “tag di classificazione del rimborso fiscale” nel sistema ERP e di gestire gli ordini separatamente in base all’aliquota di rimborso fiscale per evitare ordini misti.

5.
Per l’acqua e l’elettricità importate in aree speciali, l’acquirente deve richiedere il rimborso delle tasse e il venditore non rimborserà più l’imposta per suo conto.

In passato, i venditori che vendevano acqua, elettricità e gas ad aree speciali potevano richiedere il rimborso delle tasse al venditore è ormai chiaro che per questo tipo di attività, l’impresa della zona in qualità di acquirente deve dichiarare il rimborso delle tasse, e il venditore non ha più diritto.
Allo stesso tempo, si sottolinea che se le imprese della zona utilizzano acqua ed elettricità per scopi non produttivi, come l’affitto di fabbriche, i rimborsi delle tasse non saranno consentiti e la relativa imposta di ingresso dovrà essere trasferita al costo.

Promemoria pratico: le aziende venditrici dovrebbero informare tempestivamente i clienti (acquirenti della zona) delle loro responsabilità di rimborso delle tasse, mantenere le vendite.
voucher e istruzioni per l’uso e prevenire successive controversie fiscali

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